L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.
Con il decreto legislativo 33/2013 si introduce l’istituto dell’accesso civico contemplato dall’articolo 5, ovvero del diritto a conoscere, utilizzare e riutilizzare (alle condizioni indicate dalla norma) i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".
Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990. Diversamente da quest'ultimo, infatti, non presuppone un interesse qualificato in capo al soggetto richiedente e consiste nel chiedere e ottenere gratuitamente che le amministrazioni forniscano e pubblichino gli atti, i documenti e le informazioni, da queste detenuti, per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, ma che, per qualsiasi motivo, non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali. L'accesso civico, introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali vi è l'obbligo di pubblicazione ai sensi del citato decreto.
E' possibile esercitare il diritto di accesso civico scrivendo al CACIP, previa compilazione del modulo allegato.
- per posta al seguente indirizzo: Viale Diaz, 86 – 09125 Cagliari
- a mezzo fax al numero 070 247411
- all'indirizzo di posta elettronica certificata: cacip at legalmail.it
(farà fede la data del protocollo e in qualunque caso, allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità)
Il CACIP si pronuncerà sulla richiesta entro trenta giorni dal ricevimento della stessa.
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Modulo istanza accesso civico | 42,93 KB |